FiloTecna - Formazione professionale per i tecnici e le imprese

04-07-08

Gentili Colleghi,

dal 1 luglio scorso è necessario redigere l'attestato di certificazione energetica (ad oggi ancora sostituito dall'attestato di qualificazione energetica) anche per "gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;"
La disposizione di cui all'art. 6, co.1bis, lett. b) del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 allarga ulteriormente l'ambito degli edifici soggetti all'obbligo di attestato energetico (Certificazione/Qualificazione), in sede di trasferimento di proprietà, inglobando anche tutti gli edifici aventi superficie utile complessiva minore di 1.000 metri quadrati.


Vi ricordiamo che per superficie utile si intende superficie "calpestabile" e che non essendo ancora uscite le Linee Guida Nazionali di cui all'art. 11, comma 2 dello stesso decreto, l'attestato da produrre è quello di "Qualificazione energetica".

Una ulteriore nozione che dovete ricordare è che ad oggi e fino al 1 luglio 2009, l'attestato suddetto deve essere redatto per tutto l'edificio (art. 6 co.1bis, lett.c) e non per le singole unità abitative!!!

Il fac-simile dell'attestato di qualificazione energetica è recato dall'allegato A) del D.M. 19 febbraio 2007 (modificato dal D.M. 7 aprile 2008) che potrete trovare nella sezione "normativa" della sezione "Efficienza energetica" del nostro portale.

Per la compilazione dell'attestato il procedimento è lo stesso descritto al corso,
Vi suggerirei pertanto di riprendere gli appunti ed in modo particolare l'esempio pratico svolto durante l'ultima giornata di corso.

 

 

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